Provvedimento
PI4331B - DAD-SERVIZIO PROFESSIONALE ON LINE
tipo |
Chiusura istruttoria
|
|
|
numero |
15324
|
|
|
data |
29/03/2006
|
PUBBLICAZIONE
PI4331B - DAD-SERVIZIO PROFESSIONALE ON LINE
Provvedimento n. 15324
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 29 marzo 2006;
SENTITO il Relatore Professore Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del consumo", pubblicato nel S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell'8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;
VISTO l'articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto n. 206/05;
VISTO, in particolare, l'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 13502 del 4 agosto 2004, comunicata all'operatore in data 11 agosto 2004 e ricevuta dallo stesso, come risulta agli atti, in data 12 agosto 2004, con la quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio consistente in un modulo d'ordine avente ad oggetto il "Servizio professionale on line" ai fini dell'iscrizione alla "Guida Professionale in Internet", diffuso nel mese di ottobre 2003, dalla società tedesca DAD Deutscher Addressdienst GmbH, avente sede ad Amburgo, attraverso il servizio postale;
VISTE le segnalazioni pervenute in data 1° giugno e 6 giugno 2005 da due società, in qualità di destinatari del messaggio;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
FATTO
1. Con provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004 (PI4331 - DAD – Servizio professionale on line), l'Autorità ha deliberato che il messaggio diffuso da DAD Deutscher Addressdienst GmbH, avente sede ad Amburgo, nel mese di ottobre 2003, attraverso il servizio postale, volto a promuovere l'iscrizione in una speciale guida in Internet attraverso il "Servizio professionale on line", costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 lettera b) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92 (ora sostituiti dagli artt. 19, 20, 21, lettera b), e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05), in quanto il messaggio pubblicitario è stato ritenuto "idoneo ad indurre in errore i consumatori, in ordine allo scopo promozionale da esso perseguito ed alle condizioni economiche dell'offerta".
Il messaggio, infatti, non palesava la sua finalità promozionale, né indicava con sufficiente chiarezza che la semplice sottoscrizione del modulo per l'inserimento della propria attività commerciale nella guida pubblicizzata non è gratuito, ma comporta il pagamento di un corrispettivo e l'Autorità, pertanto, ne aveva vietato l'ulteriore diffusione.
2. Più precisamente, il messaggio esaminato nel 2004 consisteva in un volantino che riportava nell'intestazione la dicitura "Servizio Professionale Online". Nella parte destra superiore del foglio, c'era l'invito a rinviare il modulo ad un numero di fax, con l'indicazione che si trattava di una "Richiesta di iscrizione", seguita dall'espressione "Selezionare il tipo di iscrizione desiderata dalla sottostante offerta e rispedire il modulo d'ordine...". Di seguito, un riquadro conteneva le indicazioni relative all'identificazione del destinatario del modulo, preceduto dalla richiesta "a controllare la bozza e correggere i dati se necessario". A destra del riquadro, erano elencati i quattro servizi offerti dall'operatore: l'"iscrizione base", l'"iscrizione evidenziata graficamente", con un "costo aggiuntivo" di "159 euro annuali", l'"iscrizione evidenziata graficamente con logo della ditta", comprensivo di "costo aggiuntivo:199 euro annuali" e il "link alla pagina web" con un "costo aggiuntivo" di "49 euro annuali". In calce al volantino era riportata la dicitura "Ordine", per l'adesione al contratto di abbonamento ai servizi, seguita dalle indicazioni riguardanti le condizioni di adesione per abbonarsi al servizio reclamizzato, comprensivo, tra l'altro, di un costo di abbonamento di "842 euro annuali", con una durata di validità del contratto di tre anni, "successivi dalla data dell'ordine e verrà prolungato di un ulteriore anno, se non sarà inviata una disdetta scritta tre mesi prima che termini la durata del contratto […]".
3. Con richiesta di intervento pervenuta il 1° giugno 2005, integrata in data 29 agosto 2005, una società avente sede a Firenze, in qualità di consumatore, ha segnalato di aver ricevuto, negli ultimi giorni del mese di maggio 2005, un modulo d'ordine inviato a mezzo posta dalla società DAD Deutscher Addressdienst GmbH (di seguito DAD), avente sede ad Amburgo, per l'inserimento dei dati relativi alla società destinataria nel "Registro Italiano in Internet".
4. In data 6 giugno 2005, è pervenuta una segnalazione da un'altra società avente sede a Bologna, riguardante sempre il modulo d'ordine ricevuto a mezzo posta nei primi giorni del mese di giugno 2005 ed inviato dalla medesima DAD, al fine di sollecitare l'inserimento dei dati relativi alla società destinataria nel "Registro Italiano in Internet".
5. I suddetti moduli d'ordine recano, in alto, l'intestazione "Registro italiano in Internet per le imprese", seguita dalla dicitura "Registrazione del sito Internet" e da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede dell'impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, c'è un campo da compilare con l'indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall'avvertenza "Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax". Segue, quindi, la richiesta di "rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali".
I messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca, nell'ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nei moduli, vi è poi l'indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all'indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente opera, dati che quest'ultima può correggere o modificare ai fini dell'inserzione nel suddetto registro.
Infine, i messaggi riportano, in calce, la dicitura "Ordine", cui segue il testo "con la presente commissioniamo alla DAD Deutscher Addressdienst GmbH (in seguito indicata con: Editore) la pubblicazione dei dati sopra riportati nel Registro italiano in Internet da essa redatto […]". Sono, quindi, riportate, nella parte finale del modulo, le condizioni economiche del servizio: "L'inserzione viene fatturata per l'importo annuale di 858 Euro pagabile di volta in volta in anticipo dopo l'emissione della fattura. L'ordine vale per i tre prossimi anni/le tre prossime edizioni e viene rinnovato ogni anno di un ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza ".
6. I messaggi in questione, pertanto, pur presentando alcune differenze testuali e grafiche rispetto al messaggio valutato dall'Autorità nel citato provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004, propongono sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presentano, pertanto, il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato in relazione all'assenza di chiare indicazioni circa l'onerosità del servizio pubblicizzato.
Dalle informazioni reperibili in tutti i messaggi esaminati, è emerso che gli stessi sono stati diffusi dalla DAD Deutscher Addressdienst GmbH di Amburgo.
7. Pertanto, con provvedimento n. 14694 del 6 settembre 2005, l'Autorità ha contestato alla DAD Deutscher Addressdienst GmbH di Amburgo di aver violato la delibera n. 13502 del 4 agosto 2004, con cui l'Autorità aveva ritenuto ingannevole, vietandone l'ulteriore diffusione, il messaggio diffuso, nel mese di ottobre 2003, attraverso il servizio postale, volto a promuovere l'iscrizione in una speciale guida in Internet attraverso il "Servizio professionale on line".
8. Successivamente, nelle date 3 e 10 ottobre, 7, 8, 10 e 17 novembre 2005, 9 dicembre 2005 e 13 febbraio 2006, sono pervenute altre otto segnalazioni riguardanti fattispecie identiche a quella oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 14694 del 6 settembre 2005, da cui è emerso che i moduli in questione sono stati diffusi in tutta Italia.
II. RISULTANZE
9. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza del 6 settembre 2005 è stato ricevuto dall'operatore pubblicitario in data 30 settembre 2005. A seguito di detta comunicazione, l'operatore ha prodotto, in data 25 ottobre 2005, una memoria difensiva nella quale ha fatto presente quanto segue.
10. In primo luogo, l'operatore presenta la propria attività economica che consiste nella pubblicazione di un sito web strutturato come un motore di ricerca contenente indirizzi Internet di imprese italiane, istituzioni, liberi professionisti e uffici pubblici, consultabili gratuitamente on line. Tale motore di ricerca, denominato "Registro Italiano in Internet" e pubblicato all'indirizzo www.registro-italiano-in-internet.com, consente sia una ricerca semplice che una ricerca avanzata per parole chiave, utile per individuare l'attività cercata tramite il settore di appartenenza o il prodotto/servizio offerto.
In detto contesto, si inserisce, quindi, la diffusione, via posta, dei moduli pubblicitari in esame ad imprese, liberi professionisti ed istituzioni titolari di un indirizzo Internet.
11. La parte sostiene, quindi, che la diffusione dei messaggi oggetto del presente procedimento non può configurare una inottemperanza all'inibitoria di cui alla delibera n. 13502 del 4 agosto 2004. Secondo la parte, infatti, si tratta innanzitutto di un prodotto editoriale diverso, dal momento che nel 2004 i moduli si riferivano all'inserzione in un registro on line denominato "Servizio professionale on line", mentre i moduli diffusi nel 2005 promuovono l'inserzione nel "Registro Italiano in Internet". Inoltre, nei moduli più recenti non è più presente la distinzione fra iscrizione base per la quale non era previsto alcun corrispettivo e servizi aggiuntivi.
12. L'operatore aggiunge, quindi, che in generale i nuovi messaggi non fanno alcun riferimento ad una eventuale gratuità del servizio, ma, al contrario, evidenzierebbero in più occasioni l'onerosità delle condizioni proposte. In particolare, attraverso l'espressione "l'attualizzazione dei Vostri dati di base sarà eseguita anche se non passate alcun ordine" è possibile, secondo la DAD, evincere che la mera attualizzazione dei dati di base viene messa in contrapposizione con un ordine commerciale, evidentemente a pagamento. Parimenti, dall'espressione "si prenderanno in considerazione tali parole chiave solamente se apporrete la Vostra firma per passare l'ordine soggetto alle spese sotto riportate" è possibile evincere che l'ordine commerciale viene commissionato solo con l'apposizione della firma e che detto ordine è soggetto ai costi riportati in calce al modulo.
L'operatore sottolinea, inoltre, che la dicitura "ordine" ha un carattere grafico rimarcato in quanto è in grassetto e, in ogni caso, la presenza di un ordine commerciale viene richiamata sin dall'inizio del messaggio. Il testo dell'ordine, comprese le clausole relative alle condizioni economiche dell'offerta, è stampato con lo stesso carattere, con lo stesso corpo e con la stessa interlinea del messaggio, così da rendere pienamente leggibili tali condizioni. Lo stesso importo annuale di 858 euro è indicato con carattere corsivo onde attirare ulteriormente l'attenzione del destinatario sul carattere oneroso dell'offerta. Secondo l'operatore, la stessa terminologia utilizzata nel contesto complessivo del messaggio ("inserzione […] fatturata", "emissione della fattura", "disdetta del contratto per iscritto") non lascia margine alcuno per dubbi di sorta circa la reale natura della proposta commerciale. Ciò risulterebbe ulteriormente suffragato dalla presenza, in calce ai moduli esaminati, di una croce rossa volta ad attirare l'attenzione del destinatario circa la natura "legalmente vincolante" della firma che si appone in calce al modulo stesso. Senza contare, infine, la presenza, a tergo del modulo, delle "condizioni contrattuali e di pagamento" che, a detta dell'operatore, fugano ogni dubbio circa il carattere oneroso della proposta.
In conclusione, la formulazione complessiva del messaggio, il suo tenore letterale, il suo lay-out grafico, l'uso di caratteri uniformi, gli accorgimenti adottati al fine di evidenziare il carattere oneroso della proposta sono idonei, a parere di DAD, a indicare con sufficiente chiarezza che la semplice sottoscrizione comporta il pagamento di un corrispettivo e che l'inserimento della propria attività commerciale nella guida pubblicizzata non è gratuito.
13. Dalle otto segnalazioni pervenute successivamente all'adozione del provvedimento n. 14694 del 6 settembre 2005, è emerso che il medesimo operatore pubblicitario ha dato ampia diffusione ai messaggi in questione, nel mese di giugno 2005, in varie località italiane (sia al Nord, che al Centro e al Sud d'Italia). E', altresì, emerso che, nei casi in cui il destinatario si è limitato a rispedire il modulo sottoscritto, senza usufruire di alcuno dei servizi individuati dall'operatore come opzioni a pagamento, come l'indicazione delle parole chiave, ma limitandosi all'attualizzazione dei dati - servizio questo che nel messaggio viene proposto come gratuito - la società DAD ha proceduto a richiedere il pagamento.
III. VALUTAZIONI
14. I messaggi esaminati prospettano agli operatori che ne sono destinatari la possibilità di inserire i propri dati in una speciale guida in Internet, lasciando intendere che tale inserzione sia a titolo gratuito. Tale prospettazione risulta avvalorata dal fatto che i moduli in questione inducono a ritenere che sia possibile aderire a due distinte tipologie di offerta: da un lato, l'offerta di un servizio gratuito in quanto limitato all'inserzione dei "dati attuali", cioè corretti o aggiornati nel caso in cui, rispetto al modulo prestampato, siano presenti errori o siano intervenute modifiche in ordine alle generalità o all'indirizzo dell'inserzionista stesso. In tal senso depone l'espressione "l'attualizzazione dei vostri dati di base sarà eseguita anche se non passate alcun ordine"; dall'altro, l'offerta relativa ai servizi aggiuntivi a pagamento consistenti nella possibilità di richiedere che la ricerca nella banca dati on line del proprio nominativo avvenga attraverso parole chiave.
15. Tali messaggi, dunque, attraverso siffatta prospettazione, costituiscono di fatto la riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che presenta sostanziali analogie rispetto a quello censurato nel provvedimento del 2004 quanto alla scarsa chiarezza circa l'onerosità dell'offerta. In tale occasione, infatti, il messaggio era stato ritenuto ingannevole in quanto idoneo a lasciar intendere, contrariamente al vero, che la mera inserzione nella guida fosse gratuita, risultando peraltro tale decodifica suffragata dalla prospettazione di una duplice offerta che riguardava, da un lato, il servizio di base proposto come gratuito e, dall'altro, i servizi aggiuntivi proposti a titolo oneroso.
In proposito, anzi, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'operatore, proprio la precisazione che "si prenderanno in considerazione tali parole chiave solamente se apporrete la vostra firma per passare l'ordine soggetto alle spese sotto riportate" appare idonea, anche nel caso di specie (come già, in sostanza, nel messaggio censurato nel 2004), ad avvalorare la decodifica sopra richiamata: infatti, per le modalità complessive di presentazione dei messaggi, il destinatario è indotto a ritenere che il mero inserimento dei "dati attuali" sottoscritto per accertare la correttezza delle informzioni risulterebbe funzionale ad aggiornare i dati stessi e, quindi, rientrerebbe nella parte del servizio offerta a titolo gratuito e non comporterebbe l'automatica adesione ad un'offerta a pagamento, circostanza, quest'ultima, che invece si realizzerebbe unicamente azionando l'opzione della scelta di parole chiave.
Del resto, basti sottolineare che, come emerso in atti, anche nei casi in cui il destinatario si è limitato a rispedire il modulo, senza indicare parole chiave o semplicemente correggendo alcuni dati (il CAP o l'indirizzo o il settore di attività), la DAD ha proceduto a richiedere il pagamento di quello che, stando alla decodifica del messaggio proposta dalla stessa società tedesca, avrebbe dovuto essere, invece, un servizio assolutamente gratuito in quanto consistente nella mera attualizzazione dei dati stessi.
16. Con riguardo, quindi, alle osservazioni svolte dall'operatore al fine di sottolineare gli aspetti asseritamene idonei a differenziare i moduli oggetto del presente procedimento rispetto a quello esaminato nel 2004, si rileva quanto segue.
Pur a voler considerare che il testo dei moduli esaminati presenti un carattere grafico nel complesso più omogeneo, va, tuttavia, evidenziato che comunque la presentazione delle reali condizioni economiche della proposta rimane relegata nella parte finale del modulo, mentre la maggior parte dello stesso è dedicata agli spazi da compilare con l'indicazione dei dati della ditta, all'aggiornamento dei dati stessi, all'indicazione dell'indirizzo internet e del settore di attività da confermare ovvero da correggere in caso di necessità, nonché agli spazi per l'indicazione delle parole chiave. Né può ritenersi condivisibile l'argomentazione dell'operatore secondo cui la terminologia impiegata sarebbe idonea a prospettare con chiarezza l'onerosità dell'offerta, come si è affermato nel punto precedente. D'altra parte, non può valere a neutralizzare il profilo di ingannevolezza già rinvenuto nei messaggi esaminati nel 2004, dal momento che la collocazione di tali termini nella sola parte finale del modulo, sotto il titolo ordine, rende i messaggi in esame sostanzialmente identici, sotto tale profilo, rispetto a quello ritenuto ingannevole nel 2004.
17. Inoltre, per le medesime ragioni, non pare assumere rilievo la circostanza che la croce prestampata in corrispondenza della linea destinata all'apposizione della firma per la manifestazione del consenso, per il suo colore rosso e la sua grandezza, sia funzionale a richiamare l'attenzione del destinatario circa l'efficacia giuridicamente vincolante della sottoscrizione. Pur a voler riconoscere che tale aspetto del modulo possa richiamare l'attenzione sulle condizioni contrattuali riportate sotto la dicitura ordine, detto elemento non può, infatti, ritenersi sufficiente a neutralizzare l'idoneità dei nuovi moduli, al pari dei precedenti, a sviare artatamente l'attenzione del destinatario. E ciò in quanto, nella parte sovrastante degli stessi, si insiste sulla possibilità per l'inserzionista di limitarsi a correggere i dati eventualmente sbagliati o non aggiornati, senza avvertire adeguatamente che anche questo servizio è a pagamento, ma anzi lasciando intendere esattamente il contrario.
18. In conclusione, nel caso di specie, si configura una reiterata diffusione di messaggi che risultano connotati dalla medesima indole ingannatoria, già rilevata nella versione degli stessi in diffusione nel 2004.
Né, evidentemente, può valere ad inficiare tale valutazione la circostanza che oggetto di promozione sia un prodotto editoriale diverso rispetto a quello pubblicizzato con il messaggio ritenuto ingannevole nel provvedimento del 2004. L'operatore pubblicitario, infatti, prospettando l'offerta di un servizio consistente nell'inserimento in una banca dati telematica di consultazione che, seppur con una diversa denominazione e l'aggiunta della pubblicazione dei dati raccolti su supporto magnetico, risulta finalizzato comunque ad offrire un servizio che, di fatto, soddisfa le medesime esigenze degli inserzionisti, e lasciando intendere che si tratti di un servizio gratuito, almeno per una parte, senza porre adeguatamente in risalto la contraria circostanza che, in ogni caso, si tratta di servizi a pagamento, come peraltro ha dichiarato lo stesso operatore nella memoria del 25 ottobre 2005, ha reiterato la diffusione di messaggi che presentano sostanzialmente la medesima attitudine ingannatoria accertata con riguardo al messaggio censurato nel 2004, così violando la delibera n. 13502 del 4 agosto 2004.
19. In merito alla gravità della violazione, si ritiene rilevante la circostanza che i messaggi siano stati diffusi mediante l'invio, in tutta Italia, a mezzo posta che è suscettibile di raggiungere direttamente i destinatari.
20. In merito alla durata della violazione, va considerato che, in base alle risultanze in atti, i messaggi in questione sono stati diffusi per circa un mese, dalla fine del mese di maggio alla fine del mese di giugno 2005, configurandosi, pertanto, un'infrazione di per sé di breve durata.
IV. SANZIONE
21. Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, anche dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della personalità dell'operatore, nonché delle condizioni economiche dello stesso.
In proposito, si rileva che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, in particolare ai punti 19 e 20, la violazione accertata integra una fattispecie di particolare gravità caratterizzata da una durata breve.
23. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla DAD una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 21.000 € (ventunomila) euro.
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
a) che il comportamento della società DAD Deutscher Addressdienst GmbH, consistito nell'aver violato la delibera n. 13502 del 4 agosto 2004 costituisce inottemperanza a quest'ultima;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società DAD Deutscher Addressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila) euro.
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/2005, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà |